IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Procedure per la richiesta di contributo
 
   Il comma 2., punto c), dell'art. 4 della legge regionale 25 agosto
1987, n. 41, e' cosi' modificato:
 
                              "Art. 4.
              Procedure per la richiesta di contributo
 
     c)  dichiarazione attestante il numero e l'ubicazione delle sedi
sul territorio regionale, il  numero  dei  soci  disabili  che  hanno
provveduto   al   pagamento   della   quota  associativa  per  l'anno
antecedente  a  quello  della  presentazione   della   richiesta   di
contributo;".