IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Procedure per la richiesta di contributo Il comma 2., punto c), dell'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 41, e' cosi' modificato: "Art. 4. Procedure per la richiesta di contributo c) dichiarazione attestante il numero e l'ubicazione delle sedi sul territorio regionale, il numero dei soci disabili che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;".